Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 05/04/1990 (Rv. 466451 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO E DI RIMESSIONE AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO E DI RIMESSIONE AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con cui la Corte d'appello, a norma del terzo comma dell'art. 22 della legge fallimentare, accoglie il reclamo del creditore istante avverso il provvedimento del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento e dispone la rimessione degli Atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento ad effetti meramente processuali - inidoneo a pregiudicare i diritti sostanziali delle parti ed insuscettibile di passare in giudicato - che si inserisce in un procedimento complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, soggetta all'opposizione prevista dallo art. 18 della legge fall. (Conf 4685/85, mass n 442128; (Conf 1985/84, mass n 434058).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)