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Sez. L, Sentenza n. 6810 del 08/08/1987 (Rv. 455010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVI ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 DEL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DELLA SOC. TIRRENIA IN TEMA DI PROMOZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVI ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 DEL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DELLA SOC. TIRRENIA IN TEMA DI PROMOZIONI.*

L'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'art. 23 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della soc. Tirrenia afferma al primo comma il principio del potere discrezionale del datore di lavoro in tema di promozioni dei lavoratori, mentre con il secondo comma apporta un limite a tale discrezionalità, introducendo, per una quota delle promozioni a funzionario di terza classe, criteri tendenzialmente obiettivi, i quali comportano, nel concorso del requisito di anzianità con una serie di note caratteristiche ampiamente positive, il dovere della società di procedere alla promozione del dipendente, salva la prova da parte della stessa società di precise ragioni atte a dimostrare l'inidoneità alla promozione.) (Conf 4216/84, mass n 436168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)