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Sez. L, Sentenza n. 26989 del 07/12/2005 (Rv. 585757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Art. 23 legge n. 56 del 1987 - Attribuzione, alla contrattazione collettiva, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine - Fondamento - Limiti - Principio affermato in materia di assunzione a termine di dipendenti postali.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla legge n.230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori da assumere a termine, nonché efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine, rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato, e di riconoscere fattispecie legittimanti l'assunzione a termine analoghe e con tratti caratterizzanti assimilabili a quelle contemplate nell'art. 1 della citata legge n.230 del 1962. (Principio affermato in materia di assunzione a termine di dipendenti postali).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)