Sez. 1, Sentenza n. 46875 del 12/11/2009 Ud. (dep. 09/12/2009) Rv. 246254 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Obbligatoria - Art. 99 comma quinto cod. pen. - Nuovo delitto compreso in quelli indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. - Delitto per il quale è già intervenuta condanna - Inclusione nell'elenco di cui all'art. 407 - Irrilevanza.
RECIDIVA - IN GENERE
La recidiva, semplice, reiterata o infraquinquennale, è obbligatoria, secondo la previsione dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel caso in cui il soggetto commetta un nuovo delitto incluso fra quelli indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., non rilevando se il delitto per il quale vi è stata precedente condanna rientri o meno nell'elencazione di cui al menzionato art. 407.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)