Sez. 1, Sentenza n. 36218 del 23/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248289 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
RECIDIVA - IN GENERE
La recidiva cosiddetta "obbligatoria", disciplinata dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., ricorre ogni qualvolta un soggetto recidivo commetta un nuovo delitto compreso tra quelli indicati nell'art. 407, comma secondo, lettera a), cod. proc. pen., a nulla rilevando se il delitto per cui vi è stata precedente condanna sia anch'esso incluso nell'elenco del citato art. 407.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)