Sez. 2, Sentenza n. 27599 del 11/06/2009 Ud. (dep. 06/07/2009) Rv. 244668 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Art. 99 comma quinto cod. pen. - Nuovo delitto compreso in quelli indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. - Delitto per il quale è già intervenuta condanna - Inclusione nell'elenco di cui all'art. 407 - Irrilevanza.
RECIDIVA - REITERATA
Si ha recidiva reiterata obbligatoria, di cui all'art. 99, comma quinto, cod. proc. pen., nel caso in cui il condannato, già recidivo, abbia commesso uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., a nulla rilevando se i precedenti rientrino o meno nell'elenco di cui alla citata disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)