Sez. 2, Sentenza n. 46243 del 05/12/2007 Ud. (dep. 11/12/2007) Rv. 238520 - 01
RECIDIVA - REITERATA | L. n. 251 del 2005 - Natura obbligatoria - Casi - Nuovo delitto compreso in quelli indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. - Delitto per il quale è già intervenuta condanna - Inclusione nell'elenco di cui all'art. 407 - Irrilevanza.
RECIDIVA - REITERATA
La recidiva reiterata è obbligatoria nel caso in cui il soggetto recidivo commetta un nuovo delitto incluso fra quelli indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., non rilevando se il delitto per il quale vi è stata precedente condanna sia anch'esso incluso nell'elencazione di cui al menzionato art. 407.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)