Sez. 1, Sentenza n. 1435 del 26/02/1990 (Rv. 465528 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE O DEL SUO PROCURATORE - CONVALIDA DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE O DEL SUO PROCURATORE - CONVALIDA DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pretorile che convalida l'ordinanza-ingiunzione dell'autorità amministrativa di pagamento di una sanzione pecuniaria per non essersi presentato l'opponente o il suo procuratore alla prima udienza di comparizione, senza addurre alcun legittimo impedimento, deve ritenersi limitato ai soli presupposti in base ai quali l'ordinanza di convalida è stata emessa, e cioè l'esistenza o meno del legittimo impedimento a comparire e la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione con i connessi adempimenti. Pertanto, il ricorso è inammissibile - oltreché quando con esso si deducano censure inerenti al merito dell'infrazione in base alla quale era stata emessa l'ingiunzione e che, proposte con l'opposizione, non poterono essere vagliate dal pretore a causa della mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 - anche quando si fondi sull'allegazione di impedimenti che avrebbero dovuto ma non sono stati tempestivamente e ritualmente segnalati al pretore, unico giudice deputato a valutarne la legittimità. (Conf 9125/87, mass n 456368, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)