Sez. 1, Sentenza n. 9125 del 10/12/1987 (Rv. 456368 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ALLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE RELATIVE AL MERITO DELL'INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ALLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE RELATIVE AL MERITO DELL'INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pretorile che convalida l'ordinanza-ingiunzione dell'autorità amministrativa di pagamento di una sanzione pecuniaria per non essersi presentato l'opponente o il suo procuratore alla prima udienza di comparizione, senza addurre alcun legittimo impedimento, deve ritenersi limitato ai soli presupposti in base ai quali l'ordinanza di convalida è stata emessa, e cioè l'esistenza o meno del legittimo impedimento a comparire e la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione con i connessi adempimenti, salvo che sussistano ragioni di doglianza concernenti la pronuncia di condanna alle spese successive all'opposizione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile quando con esso si deducano censure inerenti al merito dell'infrazione in base alla quale era stata emessa l'ingiunzione e che, proposte con l'opposizione, non poterono essere vagliate dal pretore a causa della mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)