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Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 03/10/1968 (Rv. 335968 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - INAPPLICABILITA PER L'ILLECITO CIVILE DEL PIU LUNGO TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO.*
Stato
decisa il 1968-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335968-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - INAPPLICABILITA PER L'ILLECITO CIVILE DEL PIU LUNGO TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO.*

Quando da uno stesso fatto derivano due eventi, uno dei quali costituisca - nell'astratta previsione della legge - illecito penale, e l'altro illecito civile, si ha concorso di fatti giuridici illeciti, aventi ciascuno una propria ontologia e una propria concettuale autonomia con la conseguenza che si prescrive nel termine di due anni dall'evento il diritto al risarcimento del danno derivante da illecito civile (nella specie, da circolazione di veicoli), e nel termine piu lungo stabilito nel terzo comma dell'art. 2947 il diritto al risarcimento del danno, diverso e autonomo, dipendente dall'illecito penale. (V. N.700-67, massima n.326743).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)