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Sez. 1, Sentenza n. 11075 del 06/05/1987 Ud. (dep. 23/10/1987) Rv. 176876 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - PIÙ GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176876-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - PIÙ GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui abbia proposto impugnazione il solo imputato, il giudice di appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave solo nel caso in cui con apposito motivo, o con altro essenzialmente connesso, l'imputato investa espressamente il problema della natura giuridica del fatto stesso, non allorquando chieda di essere assolto con formula piena o dubitativa oppure allorquando proponga altri motivi di merito concernenti fattori circostanziali o la pena o benefici. (Conf mass n 163272; (Conf mass n 145278).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)