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Sez. 1, Sentenza n. 20166 del 03/04/2025 Cc. (dep. 29/05/2025) Rv. 287995-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Atti assunti in altro procedimento - Operatività del divieto di cui all'art. 407 cod. proc. pen. ai fini cautelari - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287995-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed all'utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assunte formalmente in un procedimento separato, ma avente ad oggetto un contesto criminale omogeneo rispetto a quello in cui si erano svolti i fatti a fondamento della misura cautelare richiesta nel procedimento in cui era già intervenuta la scadenza dei termini di durata delle indagini).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)