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Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 18/06/2005 (Rv. 583988 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Criteri - Fattispecie
Stato
decisa il 2005-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583988-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della p.a., al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della p.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo. Ne deriva che l'accertamento, ad opera del giudice amministrativo, della contrarietà a diritto del provvedimento dal quale è derivato il danno non è sufficiente a dimostrare l'illecito, quando la condotta illegittima in concreto dedotta con l'azione risarcitoria sia diversa da quella che ha dato luogo all'annullamento in sede amministrativa (fattispecie relativa a gara d'appalto a licitazione privata per la fornitura di stampati ad una u.s.l., in relazione alla quale il giudice amministrativo aveva dichiarato illegittimi per arbitrarietà i criteri di aggiudicazione, fissati dall'autorità che aveva emesso il bando, contenuti nella lettera d'invito; il concorrente che nella gara aveva formulato l'offerta economicamente più conveniente chiedeva il risarcimento di danni per la mancata aggiudicazione della fornitura, deducendo l'illegittimità del comportamento tenuto dalla commissione aggiudicatrice, la quale si era attenuta a quei criteri di aggiudicazione, ritenuti illegittimi, nella scelta del contraente; la S.C. ha escluso potesse, per questo, affermarsi la responsabilità della p.a., atteso che l'affidamento ingenerato nei partecipanti alla gara non può che essere quello che discende dalla possibilità di aggiudicarsela alla stregua dei criteri predeterminati, dovendosi escludere che il rispetto degli stessi da parte della commissione aggiudicatrice possa integrare una violazione delle regole di correttezza o di buona fede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)