Sez. 6, Sentenza n. 36305 del 02/10/2006 Ud. (dep. 02/11/2006) Rv. 235246 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Trattamento sanzionatorio più favorevole - Ius superveniens - Ricorso per cassazione inammissibile - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di patteggiamento della pena in appello.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di applicare la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006 n. 49. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., concernente la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)