Sez. 6, Sentenza n. 15184 del 05/04/2006 Ud. (dep. 03/05/2006) Rv. 233616 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica normativa nel trattamento sanzionatorio introdotta con la L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Applicazione dello ius superveniens più favorevole - Condizioni - Limiti - Impugnazione inammissibile - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di applicare la legge penale più favorevole (da queste premesse, la Corte ha escluso l'applicabilità dello "ius superveniens" più favorevole, introdotto dall'articolo 4-bis D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da anni otto ad anni sei di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)