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Sez. L, Sentenza n. 181 del 14/01/1978 (Rv. 389467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL LAVORATORE - TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL LAVORATORE - TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'art 20 della legge n 533 del 1973, il quale dispone la applicabilita delle norme previste nella stessa legge anche ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore, si riferisce alla disciplina transitoria delle sole attivita processuali e non conferisce alcuna efficacia retroattiva alla stessa legge, in quanto lascia salvi gli effetti dei fatti giuridici in precedenza compiuti. Pertanto l'art 6 della stessa legge, che prolunga da tre a sei mesi il termine per l'impugnazione, da parte del prestatore di lavoro, delle rinunce e transazioni da lui sottoscritte, essendo norma di diritto sostanziale, in quanto regola i negozi di transazione e rinuncia ed il relativo diritto soggettivo di impugnazione, non ha efficacia retroattiva e quindi non puo applicarsi qualora il termine di tre mesi previsto dall'art 2113 cod civ sia scaduto prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (V 1715/75, mass n 375344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)