Sez. 2, Sentenza n. 1209 del 07/05/1973 (Rv. 363759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER EVOLUZIONE NATURALE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA DIVERSA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER EVOLUZIONE NATURALE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA DIVERSA.*
In tema di pensione di invalidita, anche le malattie sopravvenute, purche ricollegabili al quadro patologico riscontrato in Sede amministrativa e consistenti in una evoluzione del medesimo, non possono essere pretermesse perche il raggiungimento della invalidita pensionabile verificatosi in Sede giudiziale non esclude il diritto alla pensione, ma ne determina unicamente una diversa decorrenza. (V 2856/71, mass n 354075; 2547/71, mass n 353606; (V 2327/71, mass n 353194; 1777/71, mass n 352276).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)