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Sez. 3, Sentenza n. 1520 del 05/03/1984 (Rv. 433607 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - FUNZIONE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - EQUIPARABILITÀ - DECORSO DEL SEMESTRE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433607-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - FUNZIONE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - EQUIPARABILITÀ - DECORSO DEL SEMESTRE - NECESSITÀ.*

Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore deve dare al conduttore, al fine di recedere dalla locazione, è finalizzato unicamente a concedere al conduttore stesso un lasso di tempo reputato dal legislatore congruo per il reperimento di altra abitazione; conseguentemente esso può essere attuato anche dall'atto introduttivo del giudizio, dovendo in tal caso il rilascio essere disposto per un'epoca che faccia salvo il semestre, decorrente dall'atto stesso, in favore del conduttore. (V 2880/82, mass n 420765; (V 5528/82, mass n 423286; (V 6478/82, mass n 424115).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)