Sez. U, Ordinanza n. 23741 del 16/11/2007 (Rv. 600307 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Domanda risarcitoria autonoma del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Assenza di impugnazione pregiudiziale del provvedimento asseritamente illegittimo - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel sistema normativo conseguente alla legge n. 205 del 2000, l'autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per attività provvedimentale asseritamente illegittima - e che, dunque, investe, in linea di principio, una posizione di interesse legittimo - va rivolta al giudice amministrativo, il quale non può rifiutarsi di esercitare su di essa la propria giurisdizione a motivo della mancata pregiudiziale impugnazione del provvedimento del quale si predica l'illegittimità. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad autonoma domanda di risarcimento danni proposta, dinanzi al giudice ordinario, da privato nei confronti di amministrazione comunale in conseguenza di provvedimento di diniego di autorizzazione al trasferimento della licenza per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)