Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 15/02/2005 (Rv. 581101 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Delibera di approvazione della ripartizione delle spese di manutenzione - Impugnazione - Domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità di tabelle millesimali approvate dall'assemblea condominiale - Pregiudizialità - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Qualora in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale in materia di ripartizione di spese venga dal condomino dedotta la nullità della deliberazione per inosservanza delle tabelle omesse al regolamento condominiale e il condominio convenuto chieda in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità di una diversa tabella giustificativa del riporto, la domanda riconvenzionale assume carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sull'azione di impugnazione della delibera, con la conseguenza che correttamente il giudice d'appello, avanti al quale la sentenza di primo grado che abbia deciso senza ordinare l'integrazione del contraddittorio sulla riconvenzionale nei confronti di tutti di condomini, dichiara la nullità dell'intera sentenza e dispone la rimessione al primo giudice, non potendosi sostenere - in ragione del suddetto nesso di pregiudizialità - che la rimessione avrebbe dovuto riguardare solo la causa riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)