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Sez. L, Sentenza n. 1775 del 18/05/1976 (Rv. 380552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - MANCE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - MANCE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Anche nei confronti del personale delle case da gioco, le mance corrisposte con carattere di normalita ed abitualita, nonche con gettito determinabile 'a priorì in base a precisi accertamenti statistici, possono essere considerate parte della retribuzione solo se e nei limiti in cui le parti, in Sede di contrattazione individuale o collettiva, abbiano espressamente previsto le mance medesime come computabili nel salario, quale coefficiente integrativo. (nella specie, i giudici del merito avevano riconosciuto carattere retributivo, al fine del computo dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n 336, all'intero 'punto mancià dei dipendenti del casino municipale di Sanremo, in forza degli artt 6, 7 e 26 del contratto aziendale del 23 settembre 1968; la suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha cassato con rinvio la statuizione, per difetto di adeguata indagine sulla ravvisabilita, in detti patti contrattuali, di una precisa volonta delle parti circa la inclusione e la misura del computo del 'punto mancià nella retribuzione). (Conf 3080/74, mass n 371545; (Conf 2525/72, mass n 360025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Contr. Coll. 23/09/1968 num. 6, Contr. Coll. 23/09/1968 num. 7, Contr. Coll. 23/09/1968 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)