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Sez. L, Sentenza n. 6247 del 25/11/1980 (Rv. 409982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANCE - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI - ACCORDO AZIENDA LE LIMITANTE LA NATURA RETRIBUTIVA DELLE MANCE AI FINI DEL COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANCE - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI - ACCORDO AZIENDA LE LIMITANTE LA NATURA RETRIBUTIVA DELLE MANCE AI FINI DEL COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - VALIDITA.*

Perche le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di abitualita e continuita, in determinati settori della vita sociale, acquistino natura retributiva e necessario uno specifico strumento negoziale - sia nella Forma individuale che collettiva - con cui le parti (datore di lavoro e lavoratori), accertato il fenomeno dell'abituale corresponsione di mance da parte di clienti del datore di lavoro, determinino con effetti di natura costitutiva, le condizioni perche tali emolumenti debbano in tutto o in parte essere considerati elementi integrativi della retribuzione con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto. E, pertanto, valido un accordo aziendale con il quale le parti del rapporto di lavoro limitino la natura retributiva delle mance ricevute dai lavoratori ai fini del computo dell'indennita di anzianita, restando al riguardo irrilevante il decreto ministeriale con cui sia determinata la misura della somma giornaliera o mensile percepita col sistema del cosiddetto punto mancia, ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi, tenuto conto che il carattere retributivo della mancia puo essere statuito soltanto dalla concorde volonta delle parti e nei limiti da essa previsti. (V 1776/76, mass n 380553; (V 1775/76, mass n 380552; (V 3080/74, mass n 371545; (V 2525/72, mass n 360025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 8, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 3, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 4, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)