Sez. 4, Sentenza n. 12259 del 26/01/2018 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272345 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Reati colposi - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)