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Sez. 4, Sentenza n. 23137 del 30/01/2017 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270183 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 408, comma terzo - Bis, cod. proc. pen. - Reati colposi - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270183-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati che si siano manifestati, in concreto, con atti intenzionali di violenza verso la persona, con l'esclusione di delitti colposi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)