diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17430 del 31/07/2006 (Rv. 593579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversia di valore inferiore a lire due milioni - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Pronuncia della sentenza del giudice di pace secondo diritto o secondo equità - Irrilevanza - Fattispecie - Riferimento generico agli interessi nella domanda - Computabilità ai fini della determinazione del valore della controversia - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza. (Nella specie, il riferimento generico agli interessi, contenuto nelle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nell'atto di citazione davanti al giudice di pace, è stato inteso come richiesta di condanna al pagamento degli interessi che sarebbero maturati nel corso del giudizio, e, conseguentemente, la domanda, in applicazione dell'articolo 10 cod. proc. civ., è stata considerata pari al valore della sola somma richiesta a titolo di corrispettivo non pagato dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)