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Sez. U, Sentenza n. 4814 del 14/07/1983 (Rv. 429706 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA ALLA QUANTIFICAZIONE ED AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMMITTENTE - OGGETTO - DEBITO DI VALUTA - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429706-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA ALLA QUANTIFICAZIONE ED AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMMITTENTE - OGGETTO - DEBITO DI VALUTA - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La domanda dell'appaltatore, diretta alla quantificazione ed al pagamento del corrispettivo dovuto dal committente, a norma dell'art. 1657 cod. civ., investe un'obbligazione avente ad oggetto originariamente la prestazione di una somma di denaro, determinabile dal giudice, e, quindi, un debito di valuta. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non può comportare l'adeguamento automatico di detto credito dell'appaltatore, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello (come nel caso dei debiti di valore), ma può solo implicare il riconoscimento di un maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., a condizione che il creditore stesso ne abbia fatto espressa domanda, e che tale domanda, in quanto autonoma rispetto a quella rivolta all'adempimento, sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado. (V 1818/82, mass n 419661; (V 5981/81, mass n 416763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1657, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)