Sez. 2, Sentenza n. 1118 del 24/02/1986 (Rv. 444620 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA AL PAGAMENTO DOVUTO DAL COMMITTENTE - OGGETTO - DEBITO DI VALUTE - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA AL PAGAMENTO DOVUTO DAL COMMITTENTE - OGGETTO - DEBITO DI VALUTE - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La domanda dell'appaltatore diretta al pagamento del corrispettivo dovuto dal committente, investe un'obbligazione avente ad oggetto originariamente la prestazione di una somma di denaro, e, quindi, un debito di valuta, con la conseguenza che la sopravvenuta svalutazione monetaria non comporta l'adeguamento automatico di tale credito, ma può soltanto implicare il riconoscimento di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., a condizione che l'appaltatore stesso ne abbia fatto espressa richiesta nel giudizio di primo grado, attesa la autonomia di quest'ultima rispetto alla domanda rivolta al pagamento del corrispettivo dell'appalto. (V 1818/82, mass n 419661; (V 5981/81, mass n 416763; (Conf 4814/83, mass n 429706).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)