Sez. 3, Sentenza n. 5981 del 12/11/1981 (Rv. 416763 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'APPALTATORE.*
Nel contratto di appalto l'obbligazione del committente ha come oggetto originario la prestazione di una somma di danaro la cui misura - ancorché non determinata, ma determinabile dal giudice ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. - costituisce debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che il creditore, per ottenere il risarcimento dei maggiori danni non coperti con l'attribuzione degli interessi legali e dipendenti dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, deve farne richiesta assolvendo, nel contempo, l'Onere di allegare e dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito, servendosi di ogni possibile mezzo di prova, senza che sia a tal fine sufficiente il semplice riferimento alla svalutazione monetaria come fatto notorio, anche se il creditore sia imprenditore commerciale. (Conf 1384/80, mass n 404920; (Conf 341/80, mass n 403734; (Conf 5572/79, mass n 402167; (Conf 3776/79, mass n 400219, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)