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Sez. 1, Sentenza n. 7756 del 20/08/1997 (Rv. 506880 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Beni gravati da garanzie reali speciali - Spese prededucibili - Incidenza.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506880-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE

L'art. 111 legge fall., nello stabilire l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, colloca al primo posto il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento. Tali spese costituiscono crediti non concorsuali e vanno quindi soddisfatti con prededuzione prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali siano essi privilegiati o chirografari. Tuttavia, la prededuzione ex art. 111 non incide ugualmente su tutti i beni alienati, perché ove si tratti di beni gravati da garanzie reali speciali, le spese generali di amministrazione rilevano nei soli limiti in cui esse si ricolleghino all'amministrazione e alla liquidazione di detti beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all'incremento dei beni stessi o a specifica utilità dei relativi creditori garantiti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)