Sez. 3, Sentenza n. 1217 del 05/02/1988 (Rv. 457424 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA ESECUZIONE DELLE DELLE OPERE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - IMPOSIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ONERE DI OPERE STRAORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA ESECUZIONE DELLE DELLE OPERE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - IMPOSIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ONERE DI OPERE STRAORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di locazioni di immobili urbani, il locatore ha diritto a recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 59 n. 3 della legge n. 392 del 1978, "quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori", senza che per consentire tale ulteriore permanenza del conduttore nell'immobile possa essere tenuto ad eseguire lavori aggiuntivi o di maggiore durata o ad adottare ulteriori misure protettive od assicurative che comportino un sensibile aumento dei costi. (V 4610/85, mass n 442066; (V 4709/84, mass 436607).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)