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Sez. 3, Sentenza n. 4610 del 04/09/1985 (Rv. 442066 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - DA RIPARARE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - IMPOSIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ONERE DI OPERE STRAORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442066-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - DA RIPARARE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - IMPOSIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ONERE DI OPERE STRAORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La permanenza del conduttore nell'immobile, che, costituendo impedimento alla esecuzione delle opere di ricostruzione o di consolidamento previste dall'art. 10 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, dà luogo alla cessazione della proroga legale del relativo contratto di locazione, va intesa quale ostacolo al normale procedere dei lavori, con esclusione della possibilità di imporre al proprietario l'Onere di opere straordinarie - al fine di eliminare eventuali rischi e consentire la permanenza dell'inquilino durante l'esecuzione dei lavori - salvo quelle opere che abbiano una incidenza marginale sul costo complessivo dei lavori da eseguire. (V 4709/84, mass n 436607; (V 4962/78, mass n 394697).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)