Sez. 1, Sentenza n. 5752 del 13/06/1990 (Rv. 467709 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE - INFRAZIONI VALUTARIE - ART. 23, PRIMO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1987 N. 454 E 31 MARZO 1988 N. 148 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE - INFRAZIONI VALUTARIE - ART. 23, PRIMO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1987 N. 454 E 31 MARZO 1988 N. 148 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
In tema di infrazioni valutarie, il principio della intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione dell'autore della violazione di pagare la pena pecuniaria, sancito dall'art. 23, primo comma, dei d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 e 31 marzo 1988 n. 148, attraverso il richiamo dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esprime una nuova regolamentazione degli effetti della violazione medesima, come tale operante per i fatti pregressi per i quali sia pendente controversia, e, pertanto, è applicabile d'ufficio, quale ius superveniens, nel giudizio di Cassazione proposto, prima dell'entrata in vigore dei d.P.R. citati, da parte dell'erede contro la sentenza che lo ha ritenuto obbligato, in tale qualità al pagamento della pena pecuniaria. (V 4391/89, mass n 463966).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)