Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 30/12/1971 (Rv. 355609 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI.*
La responsabilita del committente per il fatto del commesso e condizionata al concorso di due requisiti: che, cioe, il commesso agisca, indipendentemente dalla permanenza dell'incarico e dalla continuita della prestazione, su richiesta e per conto del committente, a questo legato da un vincolo di subordinazione cui corrisponde un potere di direzione e di sorveglianza sul suo operato da parte dello stesso committente, e che tra l'esecuzione dell'incarico e la consumazione dell'illecito esista, se non un rigoroso nesso di causa ed effetto, almeno un rapporto di occasionalita necessaria, in quanto l'evento lesivo sia stato reso possibile o comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico. (Conf 3189'69, mass n 343178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)