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Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 30/12/1971 (Rv. 355609 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355609-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI.*

La responsabilita del committente per il fatto del commesso e condizionata al concorso di due requisiti: che, cioe, il commesso agisca, indipendentemente dalla permanenza dell'incarico e dalla continuita della prestazione, su richiesta e per conto del committente, a questo legato da un vincolo di subordinazione cui corrisponde un potere di direzione e di sorveglianza sul suo operato da parte dello stesso committente, e che tra l'esecuzione dell'incarico e la consumazione dell'illecito esista, se non un rigoroso nesso di causa ed effetto, almeno un rapporto di occasionalita necessaria, in quanto l'evento lesivo sia stato reso possibile o comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico. (Conf 3189'69, mass n 343178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)