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Sez. 3, Sentenza n. 1255 del 02/04/1977 (Rv. 384951 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - STABILE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384951-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - STABILE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La responsabilita del committente per il fatto illecito del commesso, prevista dall'art 2049 cod civ, non postula uno stabile rapporto di lavoro subordinato fra detti soggetti, essendo sufficiente che il secondo abbia agito su richiesta e per conto del primo. (V 3776/71, mass n 355609; (V 3189/69, mass n 343178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)