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Sez. 3, Sentenza n. 2766 del 11/07/1975 (Rv. 376772 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - FATTO ILLECITO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (NOLEGGIATORE DI AUTOVETTURA CON AUTISTA; SOSTA DELL'AUTISTA COL CLIENTE PER PESCARE; LESIONI AD UN OCCHIO DEL CLIENTE PER IL LANCIO DELL'AMO DA PARTE DELLO AUTISTA; CONTROVERSIA SULLA RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE).*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376772-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - FATTO ILLECITO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (NOLEGGIATORE DI AUTOVETTURA CON AUTISTA; SOSTA DELL'AUTISTA COL CLIENTE PER PESCARE; LESIONI AD UN OCCHIO DEL CLIENTE PER IL LANCIO DELL'AMO DA PARTE DELLO AUTISTA; CONTROVERSIA SULLA RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE).*

Perche sia configurabile la responsabilita indiretta del committente per i danni arrecati dal fatto illecito del commesso, ai sensi dello art 2049 cod civ, occorre che, fra le mansioni affidate al commesso, ancorche espletate al di la dei limiti fissati dal committente o contro le direttive del medesimo, ed il fatto illecito, sussista, se non un rapporto di stretta causalita, almeno una relazione di occasionalita necessaria, nel senso cioe che dette mansioni abbiano agevolato o reso possibile il fatto medesimo. (nella specie, i giudici del merito avevano negato che il noleggiatore di una macchina con autista dovesse rispondere dell'illecito commesso da quest'ultimo in danno del cliente, quando, durante una pausa del viaggio, sui bordi di un lago, avendo il cliente manifestato l'intenzione di pescare con una propria canna aveva imprudentemente sostituito l'amo con altro, piu pesante e inadatto -, fattosi prestare da persona presente -, cosicche il primo tentativo di lancio, effettuato dallo stesso autista, la canna si era spezzata e l'amo era andato a conficcarsi nell'occhio del cliente medesimo. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha respinto il ricorso emesso detta decisione, essendo questa basata su una corretta esclusione di ogni nesso di occasionalita necessaria fra le mansioni dell'autista e l'evento). (V 965/72, mass n 357251; 3776/71, mass n 355609; (V 3189/69, mass n 343178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)