diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8259 del 09/11/1987 (Rv. 455867 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DI SINGOLI EREDI - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE IN VIA COLLETTIVA ED IMPERSONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455867-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DI SINGOLI EREDI - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE IN VIA COLLETTIVA ED IMPERSONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

Dopo la riassunzione nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto ad essi notificato collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303 secondo comma cod. proc. civ., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ciascun erede del processo riassunto, pertanto, è destinatario della sentenza che lo definisce e, come tale, deve essere pure destinatario della notificazione della sentenza stessa, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, restando esclusa la possibilità di eseguire questa notificazione nuovamente in via collettiva ed impersonale (come invece consentito dall'art. 286 primo comma cod. proc. civ. nel diverso caso della morte intervenuta dopo la chiusura della discussione). (V 1479/77, mass n 385190).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)