Sez. L, Sentenza n. 7953 del 01/10/1994 (Rv. 487957 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Carattere collettivo ed impersonale - Natura eccezionale - Notificazione ex art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità in caso di morte del "dante causa" dopo la notificazione della sentenza - Riassunzione della causa dopo l'evento interruttivo mediante notificazione agli eredi - Prosecuzione del processo - Notificazione agli eredi individualmente e personalmente - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
La previsione della notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi del defunto ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi la cui è espressamente contemplata (artt. 303, secondo comma, 286, primo comma, 328, secondo comma, cod. proc. civ.); ai sensi di tale ultima disposizione, tale forma della notificazione è consentita soltanto se la morte del "dante causa" si sia verificata dopo la notificazione della sentenza, e non anche nel caso di decesso della parte prima della pubblicazione della sentenza che si intende impugnare, senza che rilevi in contrario, in tale ultimo caso, la circostanza che la riassunzione della causa dopo l'evento interruttivo sia avvenuta mediante notificazione collettiva ed impersonale del relativo atto, in quanto, una volta avvenuta in tal guisa la riassunzione del procedimento, questo prosegue non nei confronti degli eredi considerati come gruppo, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 206, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)