Sez. U, Sentenza n. 6766 del 05/05/2003 (Rv. 562608 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle relative decisioni rende inapplicabili le norme relative alla composizione del collegio decidente dettate per i procedimenti giurisdizionali dal vigente ordinamento; pertanto, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso non può essere fatta valere per la prima volta impugnando la decisione del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)