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Sez. U, Sentenza n. 8431 del 04/05/2004 (Rv. 572581 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi al CNF o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572581-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell'ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)