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Sez. 2, Sentenza n. 5623 del 14/01/1983 Ud. (dep. 14/06/1983) Rv. 159529 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA (FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ) - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159529-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA (FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ) - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

L'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è definita con l'espressione "fatto di particolare tenuità", mentre l'art. 62, n. 4, cod. pen. usa quella di "danno patrimoniale di speciale tenuità". Ciò posto, le due ipotesi possono anche ricorrere contemporaneamente, non potendo il concetto di "fatto" essere identificato con quello di "danno patrimoniale", essendo più ampio e comprensivo di altri possibili elementi. (Conf mass n 152491; (Conf mass n 152076; (Conf mass n 153323, ed ivi citate; (contra mass n 151368; (contrasto segnalato R.V. 900068 in volume 1982 n. 1 pagina 64).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)