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Sez. U, Sentenza n. 4439 del 07/07/1986 (Rv. 447194 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 PER RAGIONI DIVERSE DALL'INCAPIENZA DEL PATRIMONIO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI RELATIVI AI CREDITI PECUNIARI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447194-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 PER RAGIONI DIVERSE DALL'INCAPIENZA DEL PATRIMONIO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI RELATIVI AI CREDITI PECUNIARI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - ESCLUSIONE.*

La messa in liquidazione di un ente pubblico, secondo la procedura prevista dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse dall'incapienza del suo patrimonio (nella specie, ente "gioventù italiana", a seguito della soppressione disposta dalla legge 18 novembre 1975 n. 764), non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesimo, anche in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 55 della legge fallimentare nell'ambito di procedure liquidatorie che prescindono da una situazione d'insolvenza. (V 772/85, mass n 438970; (V 7/85, mass n 438212).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)