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Sez. L, Sentenza n. 4869 del 03/06/1987 (Rv. 453490 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DA RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE AI CREDITI DEI SANITARI NEI CONFRONTI DI UN ENTE MUTUALISTICO SOPPRESSO - NATURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE DEBITORE - INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE - REGOLE DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ART. 55 DELLA LEGGE FALLIMENTARE SULLA SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453490-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DA RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE AI CREDITI DEI SANITARI NEI CONFRONTI DI UN ENTE MUTUALISTICO SOPPRESSO - NATURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE DEBITORE - INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE - REGOLE DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ART. 55 DELLA LEGGE FALLIMENTARE SULLA SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI - INAPPLICABILITÀ.*

La disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in tema d'interessi e rivalutazione monetaria, è applicabile non solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ma anche in quello di parasubordinazione, e, pertanto, anche in relazione ai crediti dei sanitari nei confronti di un ente mutualistico soppresso, non essendo di ostacolo né la natura pubblicistica dell'ente debitore, né l'instaurazione della procedura di liquidazione di detto ente ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, atteso che - fuori dell'ipotesi del ricorso alla liquidazione coatta amministrativa, che presuppone una situazione deficitaria dell'ente - la liquidazione dello stesso, pur avendo carattere concorsuale, viene attuata nel pieno rispetto di tutti i diritti dei creditori, con conseguente inapplicabilità sia delle regole peculiari della liquidazione coatta amministrativa sia, in via analogica, dell'art. 55 della legge fallimentare (sulla sospensione degli interessi). (V 4439/86, mass n 447194; (V 3581/85, mass n 441191; (V 772/85, mass n 438970; (V 7/85, mass n 438212; (V 5607/84, mass n 437283; (V 4583/84, mass n 436502; (V 4583/84, mass n 436103; (V 4045/84, mass n 436018; (V 590/84, mass n 432827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 10, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)