Sez. 2, Sentenza n. 32845 del 21/06/2007 Ud. (dep. 13/08/2007) Rv. 237757 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Dichiarazioni della persona residente all'estero - Lettura - Assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale - Nozione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
La lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero è consentita quando appaia realisticamente impossibile ottenere in tempi ragionevoli la presenza del dichiarante in dibattimento, oppure quando non vi siano strumenti atti a vincere coattivamente la sua riluttanza a deporre: la "assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale" non va, infatti, intesa nel senso della totale e definitiva impossibilità materiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)