Sez. 3, Sentenza n. 10199 del 22/11/2005 Ud. (dep. 23/03/2006) Rv. 234561 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Condizioni - Necessità di fare assumere preliminarmente la prova per rogatoria - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa residente all'estero (art. 512 bis cod. proc. pen.), occorre che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della sua citazione. (Nella specie la Corte ha precisato anche che la rogatoria internazionale deve essere "concelebrata" o "mista", come indicato nell'art. 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, in quanto il modello accusatorio consacrato nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione condiziona l'acquisizione e la utilizzazione di atti istruttori assunti all'estero per rogatoria internazionale alla possibilità per le parti di interloquire dialetticamente nell'assunzione della prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Legge 23/08/1961 num. 215 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)