Sez. U, Ordinanza n. 10293 del 27/06/2003 (Rv. 564671 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Presupposti - Natura decisoria del provvedimento giurisdizionale - Esclusione - Fattispecie in materia di provvedimenti per l'estensione del fallimento ai sensi dell'art. 117 legge fall..
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
I provvedimenti, con i quali, da un lato, il tribunale, fissa l'udienza ex art. 147 della legge fallimentare, per l'estensione del fallimento nei confronti di un presunto socio, e, da un altro, il giudice delegato fornisca l'autorizzazione al curatore fallimentare perché promuova il giudizio di estensione del fallimento, non hanno portata decisoria, né spiegano effetti sostanziali in materia di diritti soggettivi, ma configurano, rispettivamente, meri adempimenti processuali, il primo, ed esplicazione di poteri ordinatori ed amministrativi degli organi fallimentari nella valutazione dell'opportunita ed utilità di quel giudizio per la procedura concorsuale, il secondo. Detti provvedimenti, pertanto, in quanto privi di natura sostanziale di pronuncia giurisdizionale, non precludono l'esperibilità del regolamento di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)