Sez. 1, Sentenza n. 13288 del 16/07/2004 (Rv. 575632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore per l'esercizio di azione civile - Reclamo - Decreto ex art. 26 della legge fallimentare, di conferma - Natura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del Tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere una azione civile (nella specie: indebito oggettivo). Il provvedimento impugnato ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all'interno della procedimento fallimentare, quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione e sorveglianza del procedimento, e concessione di autorizzazioni al curatore) che la norma dell'art. 25 legge fall. (n. 6 per l'autorizzazione a promuovere giudizi) attribuisce al suddetto giudice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)