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Sez. L, Sentenza n. 5708 del 20/06/1996 (Rv. 498207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Riferimento all'oggetto della decisione nel giudizio di secondo grado quale fissato dai motivi di gravame - Necessità - Ampliamento, da parte del giudice d'appello, dell'oggetto della decisione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudizio di secondo grado, quale fissato e delimitato dall'impugnazione delle parti, e non possono riguardare eventuali ampliamenti dell'ambito del giudizio di appello, rispetto a quello circoscritto e delimitato dagli specifici motivi di gravame, operati dal giudice nella sentenza di secondo grado, incorsa così nel vizio di extrapetizione per il mancato rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)