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Sez. L, Sentenza n. 1883 del 21/02/1987 (Rv. 451204 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.AI.L - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INCIDENTE STRADALE NEL RIENTRO ALLA PROPRIA ABITAZIONE PER IL PASTO DI MEZZOGIORNO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451204-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.AI.L - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INCIDENTE STRADALE NEL RIENTRO ALLA PROPRIA ABITAZIONE PER IL PASTO DI MEZZOGIORNO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Costituisce infortunio in itinere, compreso nella tutela assicurativa ai sensi del primo comma dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'incidente stradale subito dal lavoratore nel far rientro alla propria abitazione per consumarvi il pasto di Mezzogiorno, ove tale rientro, effettuato con veicolo proprio per l'insufficienza dei collegamenti pubblici ed autorizzato dal datore di lavoro, sia stato determinato dall'impossibilità (o quanto meno dalla rilevante difficoltà) per il lavoratore stesso di consumare presso la mensa aziendale un pasto confacente alla sua accertata condizione di salute (nella specie, soggetto edentulo e dalla necessità di assumere cibi Atti a consentirgli la ripresa pomeridiana dell'attività lavorativa. (V 3273/82, mass n 421237; (V 3495/79, mass n 399906; (V 1536/78, mass n 390912).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)