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Sez. L, Sentenza n. 11746 del 24/11/1997 (Rv. 510316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Incidente stradale nel rientro alla propria abitazione per la consumazione del pasto - Esistenza di un servizio di mensa aziendale con caratteristiche normali - Assenza di comprovati motivi di salute impeditivi della consumazione del pasto presso la mensa - Infortunio occorso al lavoratore nel recarsi presso la propria abitazione - Indennizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Qualora il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di mensa aziendale con le normali caratteristiche di un tale servizio, la scelta del lavoratore di non consumarvi i pasti, non motivata da una comprovata condizione di salute obiettivamente incompatibile con una tale modalità di assunzione, ma da soggettive preferenze personali (quali l'avversione al consumo di cibi preconfezionati e l'intendimento di non trattenersi nell'ambiente di lavoro durante la pausa) è riconducibile ad una personale libera scelta del lavoratore stesso, sicché l'infortunio da questi subito durante lo spostamento su strada, conseguente a detta scelta, fra il luogo di lavoro e la propria abitazione, resta estraneo alla sfera del rischio specifico di lavoro e non è quindi indennizzabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)