Sez. L, Sentenza n. 11746 del 24/11/1997 (Rv. 510316 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Incidente stradale nel rientro alla propria abitazione per la consumazione del pasto - Esistenza di un servizio di mensa aziendale con caratteristiche normali - Assenza di comprovati motivi di salute impeditivi della consumazione del pasto presso la mensa - Infortunio occorso al lavoratore nel recarsi presso la propria abitazione - Indennizzabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Qualora il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di mensa aziendale con le normali caratteristiche di un tale servizio, la scelta del lavoratore di non consumarvi i pasti, non motivata da una comprovata condizione di salute obiettivamente incompatibile con una tale modalità di assunzione, ma da soggettive preferenze personali (quali l'avversione al consumo di cibi preconfezionati e l'intendimento di non trattenersi nell'ambiente di lavoro durante la pausa) è riconducibile ad una personale libera scelta del lavoratore stesso, sicché l'infortunio da questi subito durante lo spostamento su strada, conseguente a detta scelta, fra il luogo di lavoro e la propria abitazione, resta estraneo alla sfera del rischio specifico di lavoro e non è quindi indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)