Sez. L, Sentenza n. 2337 del 04/04/1985 (Rv. 440206 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DEL LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO IN TERMINI MONETARI - NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DEL LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO IN TERMINI MONETARI - NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro, la nullità dell'atto introduttivo, per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno di essa (art. 414, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), va esclusa nel caso in cui l'attore, pur omettendone la quantificazione in termini monetari, abbia richiesto il pagamento di determinate spettanze retributive ed indicato i relativi titoli, formulando, in tal modo, una pretesa suscettibili di immediata e completa reazione da parte del convenuto. (V 3732/83, mass n 428642; (V 426/83, mass n 425227; (V 426/83, mass n 425228; (V 153/83, mass n 424972; (Conf 6904/82, mass n 424552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)